Art. 9 
 
Autorizzazione  di  elementi  dei  fondi  propri  accessori  che,  se
  richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi 
  1. Quando concerne un elemento dei fondi propri accessori  che,  se
richiamato dall'impresa, costituisce un elemento non figurante  negli
elenchi, l'impresa, in un'unica istanza, richiede l'autorizzazione di
cui all'art. 44-quinquies, comma 5, del codice, e l'autorizzazione di
cui  all'art.  44-octies,  comma  7,   del   codice   relativa   alla
classificazione del relativo elemento non figurante negli elenchi. 
  2.  L'IVASS  adotta  un  unico  provvedimento  di  conclusione  del
procedimento con il  quale  si  esprime  sulla  autorizzazione  della
classificazione  dell'elemento  non   figurante   negli   elenchi   e
dell'utilizzo dell'elemento come fondo proprio accessorio,  entro  il
termine previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2015/499 in  presenza
di circostanze eccezionali.