Art. 9 Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi 1. Quando concerne un elemento dei fondi propri accessori che, se richiamato dall'impresa, costituisce un elemento non figurante negli elenchi, l'impresa, in un'unica istanza, richiede l'autorizzazione di cui all'art. 44-quinquies, comma 5, del codice, e l'autorizzazione di cui all'art. 44-octies, comma 7, del codice relativa alla classificazione del relativo elemento non figurante negli elenchi. 2. L'IVASS adotta un unico provvedimento di conclusione del procedimento con il quale si esprime sulla autorizzazione della classificazione dell'elemento non figurante negli elenchi e dell'utilizzo dell'elemento come fondo proprio accessorio, entro il termine previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2015/499 in presenza di circostanze eccezionali.