Art. 4 
 
 
                          Fase transitoria 
 
  1. Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2017, le modalita' di  dispensazione  dei  medicinali  prescritti  su
ricetta  farmaceutica  dematerializzata  previste  dall'art.  1   del
presente decreto non si applicano: 
    a) a tutti i farmaci con  piano  terapeutico  AIFA,  al  fine  di
assicurare alle Regioni l'esecuzione dei controlli  finalizzati  alla
verifica che le ricette siano redatte nel rispetto  delle  condizioni
indicate dal Piano terapeutico; 
    b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalita' diverse dal
regime convenzionale. 
  2.  L'elenco  del  farmaci  di  cui  al  comma   1   e'   trasmesso
telematicamente al Sistema  Tessera  Sanitaria  dal  Ministero  della
salute e dalle regioni, secondo le specifiche  tecniche  che  saranno
pubblicate entro 30 giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sul sito www.sistemats.it