Art. 4 Fase transitoria 1. Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalita' di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata previste dall'art. 1 del presente decreto non si applicano: a) a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico; b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalita' diverse dal regime convenzionale. 2. L'elenco del farmaci di cui al comma 1 e' trasmesso telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dal Ministero della salute e dalle regioni, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sul sito www.sistemats.it