Art. 3 
 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio
2016, secondo la tempistica  riportata,  per  ciascuna  giurisdizione
oggetto di comunicazione, nell'allegato «C» al presente  decreto,  le
istituzioni   finanziarie   italiane   tenute   alla    comunicazione
trasmettono all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni: 
    a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione: 
      1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di
residenza,  il  NIF  o  i  NIF  di  ciascuna   persona   oggetto   di
comunicazione nonche', nel caso di persone  fisiche,  la  data  e  il
luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e'
titolare di conto e, nel caso di un'entita' non  finanziaria  passiva
che e' titolare di conto e che, dopo l'applicazione  delle  procedure
di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato  «A»,  e'
identificata come  avente  una  o  piu'  persone  che  esercitano  il
controllo  che  sono  persone  oggetto  di  comunicazione,  il  nome,
l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di  residenza  e  il
NIF o i NIF dell'entita' e il nome, l'indirizzo, la  giurisdizione  o
le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di
nascita di ogni persona che esercita il controllo che e' una  persona
oggetto di comunicazione; 
      2)  il  numero  di  conto  o,  se   assente,   altra   sequenza
identificativa del rapporto di conto; 
      3)  la  denominazione  e  il  codice  fiscale  dell'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; 
      4) il saldo o il valore del conto, compreso,  nel  caso  di  un
contratto di assicurazione per  il  quale  e'  misurabile  un  valore
maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore
di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela  ovvero,  se  il  conto  e'
stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; 
    b) nel caso di un conto  di  custodia,  oltre  alle  informazioni
elencate nella lettera a): 
      1) l'importo totale lordo  degli  interessi,  l'importo  totale
lordo dei dividendi,  nonche'  l'importo  totale  lordo  degli  altri
redditi generati in relazione alle attivita' detenute  nel  conto  in
ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto  nel
corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela; 
      2) gli introiti totali lordi  derivanti  dalla  vendita  o  dal
riscatto delle attivita' finanziarie pagati o accreditati  sul  conto
nel  corso  dell'anno  solare  o  di  altro   adeguato   periodo   di
rendicontazione alla clientela in relazione  al  quale  l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito  in  qualita'
di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente  per
il titolare del conto; 
    c) nel caso di un conto  di  deposito,  oltre  alle  informazioni
elencate nella lettera a), l'importo  totale  lordo  degli  interessi
pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di  altro
adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; 
    d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere  b)  e
c), oltre alle informazioni  elencate  nella  lettera  a),  l'importo
totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in  relazione
al conto nel corso dell'anno solare o di altro  adeguato  periodo  di
rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita'  di
incaricata dal debitore  o  dal  beneficiario  effettivo  o  in  nome
proprio, compreso l'importo complessivo  di  eventuali  pagamenti  di
riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno  solare
o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. 
  2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste  l'obbligo
di  comunicare  il  NIF  se  quest'ultimo  non  e'  rilasciato  dalla
giurisdizione oggetto di comunicazione o se  tale  giurisdizione  non
richiede la comunicazione del NIF. 
  3.  In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  per  i   conti
preesistenti non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la
data di nascita o il luogo di nascita se  tali  dati  non  sono  gia'
conservati presso  l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione e sempreche'  la  stessa  non  sia  stata  obbligata  a
raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.  In
ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di  nascita  e
il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute  alla
comunicazione contattano, almeno una volta all'anno, il titolare  del
conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo  conto  e'
stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine  del
decimo  anno  successivo  a  quello   in   cui   e'   avvenuta   tale
identificazione. 
  4. Per adempiere gli obblighi di cui al  comma  1,  le  istituzioni
finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano  l'importo
e  la  qualificazione  dei  pagamenti  effettuati  sulla  base  delle
definizioni e qualificazioni giuridiche previste  dalla  legislazione
tributaria italiana. 
  5. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate indicano  la
valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati. 
  6. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle  entrate  delle
informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30  aprile  di
ciascun anno. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabilite le modalita' di trasmissione e il  termine  di
scadenza per il primo invio di dati. 
  7. L'Agenzia delle entrate trasmette  le  informazioni  di  cui  al
comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto  di
comunicazione   all'autorita'    competente    della    giurisdizione
considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a  quello  cui
si riferiscono le informazioni.