Art. 4 
 
                Sostegno agli ammortizzatori sociali 
 
  1.  Al  fine  di  attenuare  l'impatto  sociale  dei  processi   di
ristrutturazione  e   riorganizzazione   delle   imprese   editoriali
attraverso il rafforzamento degli  strumenti  di  tutela  e  garanzia
della  coesione  sociale,  l'onere  complessivo  dei  trattamenti  di
sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati  presso  la
propria    Gestione    sostitutiva    dell'assicurazione     generale
obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto  1981,
n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta' difensivi di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  con
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' posto a carico delle  risorse  del
Fondo, per l'anno 2015, per la parte  eccedente  l'onere  complessivo
sostenuto  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani nell'anno 2014, e comunque per un importo non superiore a  2
milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari
ammontare da parte delle imprese editoriali.