Art. 4 Sostegno agli ammortizzatori sociali 1. Al fine di attenuare l'impatto sociale dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela e garanzia della coesione sociale, l'onere complessivo dei trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati presso la propria Gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta' difensivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' posto a carico delle risorse del Fondo, per l'anno 2015, per la parte eccedente l'onere complessivo sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nell'anno 2014, e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.