Art. 16 Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale 1. L'immissione di dati nella Banca dati nazionale ed il loro aggiornamento e' eseguito esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 2, preventivamente autorizzati dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario. 2. Al predetto personale possono essere rilasciate credenziali di autenticazione che consentono sia l'immissione e l'aggiornamento, sia l'accesso alla Banca dati nazionale. In ogni caso le credenziali devono consentire la registrazione delle singole operazioni eseguite secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.