Art. 22 Regole di comportamento 1. L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne e' titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali. 2. Le credenziali di autenticazione sono personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente all'operatore che ne e' titolare e per le finalita' di cui al presente regolamento. 3. L'operatore e' tenuto: a) anche al di fuori delle sessioni di lavoro, a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi soggetti possano appropriarsene o farne utilizzo; b) a comunicare immediatamente alla sezione centrale lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. 4. La sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, dispongono il ritiro delle credenziali di autenticazione rilasciate all'operatore che abbia violato le disposizioni dell'articolo 21 o del presente articolo; provvedono, inoltre, a disattivare immediatamente le credenziali di autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.