Art. 3 
 
 
                      Finalita' dei trattamenti 
 
  1. I dati contenuti nella Banca dati  nazionale  sono  trattati  ai
fini del rilascio della documentazione antimafia. 
  2. I dati di cui al comma 1 possono  essere  trattati,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, anche per  finalita'  di  applicazione
della normativa antimafia ovvero per scopi statistici, da: 
    a) la DIA, nonche' la Direzione centrale della polizia  criminale
e la Direzione  centrale  anticrimine  della  Polizia  di  Stato  del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; 
    b) le Prefetture; 
    c) gli uffici e i comandi delle Forze di polizia; 
    d) la struttura tecnica del Comitato di coordinamento per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. La DNA tratta i dati contenuti nella Banca dati nazionale per le
finalita' di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 
  4. Al fine di verificare la correttezza dei trattamenti effettuati,
la   Banca   dati   nazionale   conserva   la   registrazione   delle
interrogazioni eseguite, garantendo l'identificazione  dell'operatore
che le ha compiute. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 371-bis del codice di
          procedura penale: 
              «Art.   371-bis   (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia) 
              1. Il procuratore nazionale antimafia esercita  le  sue
          funzioni  in  relazione  ai  procedimenti  per  i   delitti
          indicati nell'articolo 51 comma 3-bis  e  in  relazione  ai
          procedimenti di prevenzione antimafia. A tal  fine  dispone
          della  direzione  investigativa  antimafia  e  dei  servizi
          centrali  e  interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e
          impartisce direttive intese a regolarne  l'impiego  a  fini
          investigativi. 
              2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
          di impulso nei confronti dei  procuratori  distrettuali  al
          fine di rendere effettivo il coordinamento delle  attivita'
          di indagine, di  garantire  la  funzionalita'  dell'impiego
          della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
          di  assicurare  la  completezza   e   tempestivita'   delle
          investigazioni. 
              3. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il  procuratore  nazionale   antimafia,   in
          particolare: 
              a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
          assicura il collegamento investigativo anche per mezzo  dei
          magistrati della Direzione nazionale antimafia; 
              b)   cura,   mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati della  Direzione  nazionale  e  delle  direzioni
          distrettuali  antimafia,  la  necessaria  flessibilita'   e
          mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti  esigenze
          investigative o processuali; 
              c) ai fini  del  coordinamento  investigativo  e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata; 
              d). 
              e). 
              f) impartisce ai  procuratori  distrettuali  specifiche
          direttive alle quali attenersi per  prevenire  o  risolvere
          contrasti  riguardanti  le  modalita'  secondo   le   quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; 
              g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati  al
          fine di risolvere i contrasti che,  malgrado  le  direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
              h)  dispone  con  decreto  motivato,   reclamabile   al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 51  comma  3-bis  quando
          non hanno dato  esito  le  riunioni  disposte  al  fine  di
          promuovere o rendere effettivo il  coordinamento  e  questo
          non e' stato possibile a causa della: 
              1) perdurante e ingiustificata inerzia nella  attivita'
          di indagine; 
              2) ingiustificata e  reiterata  violazione  dei  doveri
          previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento  delle
          indagini; 
              3). 
              4. Il procuratore  nazionale  antimafia  provvede  alla
          avocazione  dopo  aver  assunto  sul  luogo  le  necessarie
          informazioni personalmente o tramite  un  magistrato  della
          Direzione nazionale  antimafia  all'uopo  designato.  Salvi
          casi particolari, il procuratore nazionale antimafia  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  180  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art. 180. (Misure di sicurezza) 
              1. Le misure minime di sicurezza di cui  agli  articoli
          da 33 a 35 e all'allegato B) che  non  erano  previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,  n.
          318, sono adottate entro il 31 marzo 2006. 
              2. Il titolare che alla data di entrata in  vigore  del
          presente codice dispone di strumenti elettronici  che,  per
          obiettive ragioni tecniche, non consentono in  tutto  o  in
          parte l'immediata applicazione delle misure minime  di  cui
          all'articolo 34 e delle corrispondenti  modalita'  tecniche
          di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in  un
          documento a data certa  da  conservare  presso  la  propria
          struttura. 
              3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta  ogni
          possibile misura di sicurezza in relazione  agli  strumenti
          elettronici detenuti in modo da evitare, anche  sulla  base
          di idonee misure organizzative, logistiche  o  procedurali,
          un incremento dei rischi di cui all'articolo 31,  adeguando
          i medesimi strumenti al  piu'  tardi  entro  il  30  giugno
          2006.».