Art. 5 Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale 1. I periodi di tempo di conservazione dei dati di cui all'articolo 4, sono stabiliti come segue: a) per i dati relativi alla documentazione antimafia liberatoria, cinque anni. Qualora nei confronti dell'impresa non sia stato richiesto, negli ultimi cinque anni, il rilascio della documentazione antimafia, sono conservati nella Banca dati nazionale i dati relativi al piu' recente rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, nonche' dell'informazione antimafia liberatoria; b) per i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva, quindici anni; c) per i casi indicati all'articolo 4, comma 3, cinque anni; d) per l'indicazione dell'esistenza di accertamenti ancora in corso nel momento in cui viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia, fino alla data di adozione da parte del Prefetto del provvedimento conseguente all'esito conclusivo di tali accertamenti; e) per le registrazioni dei trattamenti eseguiti dagli operatori, dieci anni. 2. Decorso il relativo periodo di conservazione, i dati di cui al comma 1 sono cancellati con modalita' sicure dalla Prefettura-UTG competente. Per i dati di cui al comma 1, lettera c), la cancellazione e' effettuata dalla Prefettura-UTG competente, previa verifica che le circostanze o situazioni cui essi si riferiscono non sono piu' attuali.