Art. 12 Decadenza dall'incarico 1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c); b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 11; c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento; e) perdono l'idoneita' fisica o psichica all'incarico. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.