Art. 12 
 
 
                       Decadenza dall'incarico 
 
  1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni  censuarie
i quali: 
  a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b)
e c); 
  b)  incorrono  in  uno  dei  motivi  di  incompatibilita'  previsti
dall'articolo 11; 
  c) omettono, senza  giustificato  motivo,  di  assumere  l'incarico
entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; 
  d)  non  partecipano,  senza  giustificato  motivo,  a  tre  sedute
consecutive,  ovvero,  se  presidenti,  omettono   ripetutamente   di
convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di  cui  agli
articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento; 
  e) perdono l'idoneita' fisica o psichica all'incarico. 
  2.  La  decadenza  e'   dichiarata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale,
e dal presidente del tribunale, su proposta del  Direttore  regionale
dell'Agenzia  delle  entrate,  per  i  componenti  delle  commissioni
censuarie locali.