Art. 14 
 
 
           Attribuzioni delle commissioni censuarie locali 
 
  1. Le  commissioni  censuarie  locali  esercitano,  in  materia  di
catasto terreni, le seguenti funzioni: 
  a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni  dalla
data di ricezione, i quadri delle qualita' e classi dei terreni  e  i
prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione; 
  b) concorrono alle operazioni di revisione e di  conservazione  del
catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti  dalle  disposizioni  di
legge e di regolamento per l'esecuzione  delle  predette  operazioni.
Nel solo caso di revisione generale degli  estimi  tale  approvazione
resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica  da  parte
della Commissione censuaria centrale. 
  2. Le commissioni censuarie locali  continuano  ad  esercitare,  in
materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni: 
  a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta  giorni  dalla
data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri  tariffari  per
le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione; 
  b) concorrono alle operazioni di revisione e di  conservazione  del
catasto  edilizio  urbano,  nei  limiti  e   modi   stabiliti   dalle
disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  per  l'esecuzione  delle
anzidette operazioni. 
  3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del
sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,  in  ordine  alla
validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1),  della  legge  11  marzo
2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e  dei  relativi
ambiti di applicazione. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per i riferimenti all'articolo 2, comma 1, lettera  h),
          n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n.
          23, vedi nelle note alle premesse.