Art. 17 
 
 
                 Sedute delle commissioni censuarie 
 
  1. Le commissioni censuarie  possono  essere  convocate  a  sezione
semplice o a sezioni unite. 
  2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente
a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi  previsti
dal  presente  decreto,  ovvero  qualora  il  presidente  lo  ritenga
opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita'
di adottare uniformi criteri di massima. 
  3.  Le  sezioni  unite  sono  presiedute   dal   presidente   della
commissione. In caso di assenza del  presidente  assume  le  relative
funzioni il presidente di sezione piu' anziano  nella  carica  e,  in
subordine, d'eta'. 
  4. Le sedute sono fissate  dal  presidente  della  commissione  che
provvede alle assegnazioni degli affari.