Art. 18 Validita' delle deliberazioni 1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. 2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validita' delle deliberazioni, il presidente della commissione puo' designare i componenti di altre sezioni. 3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.