Art. 18 
 
 
                    Validita' delle deliberazioni 
 
  1. Le sedute delle commissioni censuarie sono  valide  in  presenza
della maggioranza dei componenti. 
  2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario  per  la
validita' delle deliberazioni, il presidente della  commissione  puo'
designare i componenti di altre sezioni. 
  3. Le decisioni sono assunte a  maggioranza;  in  caso  di  parita'
prevale il voto del  presidente,  il  quale  esprime  per  ultimo  il
proprio voto.