Art. 19 
 
 
           Scioglimento delle commissioni censuarie locali 
 
  1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono  o  non
deliberano nei termini  fissati  nel  presente  decreto  o  in  altri
decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014,  n.  23,  il
presidente del tribunale, su  segnalazione  del  Direttore  regionale
dell'Agenzia delle  entrate,  puo'  disporne  lo  scioglimento  e  il
rinnovo per la totalita' dei membri.