Art. 19 Scioglimento delle commissioni censuarie locali 1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, puo' disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalita' dei membri.