Art. 2 
 
 
                    Commissioni censuarie locali 
 
  1. Le commissioni censuarie locali sono articolate  in  sezioni  di
cui una competente in materia di catasto terreni, una  competente  in
materia di catasto  urbano  e  una,  in  fase  di  prima  attuazione,
specializzata in materia di  revisione  del  sistema  estimativo  del
catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2  della  legge  11  marzo
2014, n. 23. 
  2. Il numero delle sezioni  di  ciascuna  commissione  puo'  essere
modificato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema
estimativo del catasto dei  fabbricati  e  previa  valutazione  delle
risorse finanziarie disponibili. 
  3. Il presidente della commissione censuaria locale e' nominato dal
presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra  i
magistrati  ordinari  o  amministrativi,  o  tra  i  presidenti  o  i
presidenti  di  sezione  delle  Commissioni  tributarie   provinciali
diverse da quella competente in relazione agli  atti  della  medesima
commissione censuaria. 
  4. Il presidente  della  commissione,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente  di  sezione
con maggiore anzianita' nell'incarico o, in subordine, d'eta'. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti all'articolo 2 della legge  11  marzo
          2014, n. 23, vedi nelle note alle premesse.