Art. 20 Spese di funzionamento 1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennita' comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno. 2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Note all'art. 20: La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302. Il testo vigente dell'articolo 1, comma 286, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' il seguente: «286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.».