Art. 20 
 
 
                       Spese di funzionamento 
 
  1. Ai componenti delle  commissioni  non  spetta  nessun  compenso,
gettone, emolumento  o  indennita'  comunque  definiti,  fatti  salvi
eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno. 
  2. La  liquidazione  e  il  pagamento  dei  rimborsi  spettanti  ai
componenti delle commissioni censuarie  locali  e  della  commissione
censuaria centrale  sono  eseguiti  dall'Agenzia  delle  entrate.  Al
funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere  sulle
risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri  di  gestione
dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente  le  risorse
previste dall'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma
286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
          Note all'art. 20: 
              La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita'  2014)  e'  pubblicata  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302. 
              Il testo vigente  dell'articolo  1,  comma  286,  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' il seguente: 
                «286. Per consentire la realizzazione  della  riforma
          del catasto in attuazione della delega in materia  fiscale,
          e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2015 al 2019.».