Art. 21 
 
 
     Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale 
 
  1. Le commissioni censuarie  previste  dal  presente  decreto  sono
insediate, anche in assenza di designazione di uno o piu'  componenti
supplenti, entro un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dello
stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
individua una data unica di insediamento a livello nazionale. 
  2. Fino alla data di insediamento prevista dal  presente  articolo,
continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,  con  i  compiti
ivi previsti.