Art. 4 
 
 
          Modalita' di designazione e nomina dei componenti 
          delle sezioni delle commissioni censuarie locali 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del  competente  direttore
regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui  al  comma  3
dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni  al  presidente
del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente. 
  2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  comma
1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei  criteri  di
composizione  di  cui  all'articolo  3,  i  componenti  effettivi   e
supplenti della commissione censuaria locale. In caso  di  mancata  o
incompleta designazione, la  scelta  e'  operata,  di  norma,  tra  i
soggetti  iscritti  all'albo   dei   consulenti   tecnici,   previsto
dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  di
procedura civile. 
  3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il  Direttore  regionale
dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina
dei componenti  effettivi  e  supplenti  dandone  comunicazione  agli
interessati.