Art. 4 Modalita' di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali 1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente. 2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta e' operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.