Art. 6 
 
 
                   Commissione censuaria centrale 
 
  1. La commissione censuaria centrale e' composta dal  presidente  e
da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. 
  2. Essa si articola in  tre  sezioni,  di  cui  una  competente  in
materia di catasto terreni e due competenti  in  materia  di  catasto
urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione,  specializzata
in  materia  di  riforma  del  sistema  estimativo  del  catasto  dei
fabbricati. 
  3. Il numero delle sezioni  della  commissione  censuaria  centrale
puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in relazione allo stato di  attuazione  della  riforma
del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 
  4. La commissione censuaria centrale e' presieduta da un magistrato
ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore  a  magistrato
di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  5. Il presidente  della  commissione,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente  di  sezione
con maggiore anzianita' nell'incarico e, in subordine, di eta'.