Art. 6 Commissione censuaria centrale 1. La commissione censuaria centrale e' composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. 2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 4. La commissione censuaria centrale e' presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico e, in subordine, di eta'.