Art. 7 
 
 
            Composizione delle sezioni della commissione 
                         censuaria centrale 
 
  1.  Ciascuna  sezione  della  commissione  censuaria  centrale   e'
composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti. 
  2. Il presidente della commissione  attribuisce  ad  un  componente
effettivo le funzioni di presidente di sezione. 
  3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto: 
  a) il Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  o,  in  caso  di  sua
assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio; 
  b)  il  Direttore  centrale  della  Direzione  centrale  Catasto  e
cartografia; 
  c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio  del
mercato immobiliare e servizi estimativi; 
  d) il  Direttore  centrale  della  Direzione  centrale  pubblicita'
immobiliare e affari legali. 
  4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per
la partecipazione alle sedute della commissione i membri  di  diritto
possono  delegare  un  dipendente  dell'Agenzia  delle  entrate   con
funzioni dirigenziali. 
  5. Fanno parte di ciascuna sezione: 
  a) un ingegnere con funzioni  dirigenziali  appartenente  al  ruolo
dall'Agenzia  delle  entrate  e  il  relativo  supplente,  da  questa
designati; 
  b) un magistrato ordinario ed  un  magistrato  amministrativo  e  i
relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno; 
  c) due componenti e i relativi supplenti  designati  dall'ANCI  nel
rispetto dei criteri fissati con il decreto di  cui  all'articolo  3,
comma 3, lettera b). 
  6. Fanno parte inoltre: 
  a) della sezione competente  in  materia  di  catasto  terreni,  un
docente universitario  in  materia  di  economia  ed  estimo  rurale,
designato dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  ed  un  esperto   qualificato,   designato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze su indicazione  delle  associazioni  di
categoria operanti nel settore immobiliare  tra  i  professionisti  o
tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di
economia e estimo rurale, e i relativi supplenti; 
  b) della sezione  competente  in  materia  di  catasto  urbano,  un
docente universitario  in  materia  di  economia  ed  estimo  urbano,
designato dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  ed  un  esperto   qualificato,   designato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze su indicazione  delle  associazioni  di
categoria operanti nel settore immobiliare  tra  i  professionisti  o
tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di
economia e estimo urbano, e i relativi supplenti; 
  c) della sezione specializzata in materia di  riforma  del  sistema
estimativo del catasto dei fabbricati, un  docente  universitario  in
materia di  statistica  e  di  econometria  designato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  ed  un  esperto
qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su
indicazione delle associazioni  di  categoria  operanti  nel  settore
immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi
professionali o tra gli esperti di statistica  ed  econometria,  e  i
relativi supplenti.