Art. 10 
 
 
Requisiti  specifici  per  il  pollame  da  macello  destinato   alla
                       Finlandia e alla Svezia 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14,  15,  16,
17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia
e' altresi'  sottoposto,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dalla
decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno  1995,  ad  un  test
microbiologico su campioni ufficiali nello  stabilimento  di  origine
per  i  sierotipi  di  salmonelle  non  riportate  nell'allegato  II,
capitolo III, lettera A. 
  2. La procedura di campionamento ed i relativi  metodi  diagnostici
sono fissati sulla base del  parere  dell'Autorita'  europea  per  la
sicurezza  alimentare  e  del  programma  operativo  sottoposto  alla
Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia. 
  3. Il campionamento non e' necessario per  il  pollame  da  macello
proveniente  da  uno  stabilimento  cui  si  applica   un   programma
riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti normativi della decisione 22 giugno
          1995, n. 95/410/CE, si veda nelle note alle premesse.