Art. 10 Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia e' altresi' sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle non riportate nell'allegato II, capitolo III, lettera A. 2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici sono fissati sulla base del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia. 3. Il campionamento non e' necessario per il pollame da macello proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi della decisione 22 giugno 1995, n. 95/410/CE, si veda nelle note alle premesse.