Art. 16 Condizioni generali per il trasporto 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati in contenitori nuovi a perdere, progettati per essere utilizzati una sola volta e successivamente distrutti ovvero riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. 2. I contenitori di cui al comma 1 sono utilizzabili per il trasporto secondo le seguenti condizioni: a) contengono i pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento; b) hanno un'etichetta indicante: 1) lo Stato membro e la regione di origine; 2) il numero di riconoscimento dello stato di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; 3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio; 4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova. 3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 2, lettera b). 4. Il pollame riproduttore o da reddito e' trasportato in scatole o gabbie: a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2. 5. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno sono spediti entro il piu' breve termine allo stabilimento di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto. 6. Il pollame da macellazione e' avviato entro il piu' breve termine al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente decreto. 7. Il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento e' avviato quanto prima al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione di quello che soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto. 8. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da: a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il piu' possibile la perdita di piume durante il trasporto; b) facilitare l'osservazione dei volatili; c) consentire la pulitura e la disinfezione. 9. I mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e dopo lo scarico, secondo le istruzioni del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.