Art. 6 
 
 
       Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri 
 
  1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le  parole  da:  "organismi  di
investimento collettivo" a "n. 917" sono sostituite  dalle  seguenti:
"investitori istituzionali esteri, ancorche' privi  di  soggettivita'
tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei
paesi esteri nei quali sono istituiti".