Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
   1. Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto  dalla  lettera  C)  del  Protocollo
stesso.