(Allegato)
 
Protocollo  di  modifica  alla  convenzione  tra  il  governo   della
  repubblica italiana ed il governo degli stati uniti  messicani  per
  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e
  per prevenire le evasioni fiscali, firmata a roma l'8 luglio 1991. 
 
    Il Governo della Repubblica Italiana e  il  Governo  degli  Stati
Uniti Messicani, desiderosi di concludere un Protocollo che  modifica
la  Convenzione  tra  le  Parti  Contraenti  per  Evitare  le  Doppie
Imposizioni in materia di imposte sul  Reddito  e  per  Prevenire  le
Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a  Roma  l'8  luglio
1991, (qui di seguito "la Convenzione"), 
    Hanno convenuto quanto segue: 
      A)  Con  riferimento  all'articolo  3  (Definizioni  generali),
paragrafo 1, lettera i), sottoparagrafo (i), la  denominazione  della
"autorita' competente" nel  caso  dell'Italia,  e'  sostituita  dalla
seguente: "il Ministero dell'economia e delle finanze". 
      B) L'articolo 25  (Scambio  di  informazioni)  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente: 
        1.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   si
scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per  applicare
le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione  o
l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi
genere e denominazione prelevate per conto  degli  Stati  contraenti,
delle loro suddivisioni politiche o amministrative o  dei  loro  enti
locali, nella misura in cui la tassazione che  tali  leggi  prevedono
non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'elusione e
l'evasione fiscale. Lo scambio di  informazioni  non  viene  limitato
dagli articoli 1 e 2. 
        2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1  da  uno
Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle  informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato  e  saranno
comunicate  soltanto  alle  persone   od   autorita'   (ivi   inclusi
l'autorita'  giudiziaria  e  gli  organi  amministrativi)  incaricate
dell'accertamento  o  della  riscossione  delle  imposte  di  cui  al
paragrafo 1, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per  tali  imposte,  o
del controllo delle attivita' precedenti.  Le  persone  od  autorita'
sopra citate utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per  questi
fini. Esse potranno servirsi di  queste  informazioni  nel  corso  di
udienze pubbliche o nei giudizi. 
        3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in  nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo: 
          (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quella
dell'altro Stato contraente; 
          (b) di  fornire  informazioni  che  non  potrebbero  essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria
normale  prassi  amministrativa  o   di   quelle   dell'altro   Stato
contraente; 
          (c) di fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un
segreto  commerciale,  industriale,  professionale  o   un   processo
commerciale,  oppure  informazioni  la  cui   comunicazione   sarebbe
contraria all'ordine pubblico. 
        4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato  contraente
in  conformita'  al  presente  articolo,  l'altro  Stato   contraente
utilizzera' i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni
richieste, anche qualora le stesse non siano  rilevanti  per  i  fini
fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che
precede e' soggetto alle limitazioni previste  dal  paragrafo  3,  ma
tali limitazioni non possono essere in nessun caso  interpretate  nel
senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di  fornire
informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai  propri
fini fiscali. 
        5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso
essere  interpretate  nel  senso  che  uno  Stato  contraente   possa
rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto  le  stesse  sono
detenute da una banca, da un'altra  istituzione  finanziaria,  da  un
mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario
o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni  in  una
persona. 
      C) Ciascun Stato Contraente notifichera'  all'altro  attraverso
canali diplomatici il completamento  delle  procedure  costituzionali
necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente
Protocollo entrera' in vigore trenta (30) giorni  dopo  la  data  del
ricevimento dell'ultima di queste notifiche  e  le  sue  disposizioni
avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti. 
    Il presente Protocollo rimarra' in vigore fino a quando  restera'
in vigore la Convenzione. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Citta' del Messico il ventitre'  di  giugno  del  duemila
undici, in due originali, in lingua italiana e spagnola,  entrambi  i
testi facenti egualmente fede.  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico