Art. 5 Elenco delle domande di assunzione 1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entita' dei benefici economici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2, percepiti da ciascuno fino a quel momento. Nel caso in cui piu' soggetti si collochino nella medesima posizione, l'anzianita' anagrafica costituisce titolo di preferenza. 2. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato.