Art. 7 Assegnazione dei posti disponibili 1. La Commissione centrale delibera l'assegnazione dei posti disponibili agli aventi diritto inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale e le preferenze espresse in sede di presentazione delle domande. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della delibera della Commissione centrale, ciascun testimone manifesta al Servizio centrale il proprio assenso all'assegnazione. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.