Art. 15 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
    a)  missioni  Resolute  Support  ed  EUPOL  Afghanistan,  UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura  attivata  presso
le  Nazioni  Unite  e  il  personale  impiegato   in   attivita'   di
addestramento  delle  forze  armate   libanesi,   missione   di   cui
all'articolo 12,  comma  9,  nonche'  il  personale  impiegato  negli
Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in  servizio  di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul  e  di  Herat:  diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e
Oman; 
    b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
    c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
    d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger,  EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
nel  Gruppo  militare  di  osservatori  internazionali   EMOCHM,   in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e  gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di  Gibuti:  diaria  prevista   con   riferimento   alla   Repubblica
democratica del Congo; 
    e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella  Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia; 
    f) nell'ambito della missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles. 
  4. Al personale che partecipa alle missioni di  cui  agli  articoli
11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto  e  all'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  il  compenso
forfettario di impiego e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario
sono  corrisposti  in  deroga,  rispettivamente,  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.  231.  Al
personale  di  cui  all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al
presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  6. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  anche  al
personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western
Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers  in  Egitto  (MFO),  nonche'  nelle
missioni Interim Air Policing della NATO.