Art. 7 
 
 
         Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine 
                        di protezione europeo 
 
  1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide  la
Corte di appello nel cui distretto la persona protetta,  in  sede  di
richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o  presso  cui
ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.