Art. 9 Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento 1. La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione. 2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione europeo quando: a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete, anche a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 8, comma 3; b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale; c) la misura di protezione e' stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale; d) la persona e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; e) i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata una causa di estinzione del reato o della pena; f) per i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; g) sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano; h) la misura di protezione e' stata applicata dallo Stato di emissione nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana; i) la misura di protezione e' stata adottata nello Stato di emissione in riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 3. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello Stato di emissione.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 434 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 434 (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.». - Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, si veda nelle note all'art. 5.