Art. 2 
 
 
                    Verifiche e prove periodiche 
 
  1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche  per  il
funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico  sono
disciplinate con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.