Articolo 11 Procedura amichevole 1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9. 3. Le autorita' competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo. 4. Le Parti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.