(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                        Procedura amichevole 
 
    1. Qualora  sorgano  difficolta'  o  dubbi  tra  le  Parti  circa
l'applicazione  o  l'interpretazione   dell'Accordo,   le   autorita'
competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune
accordo. 
    2. Oltre agli  accordi  di  cui  al  paragrafo  1,  le  autorita'
competenti delle Parti possono concordare le procedure da  utilizzare
ai sensi degli articoli 5, 6 e 9. 
    3.  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  possono   comunicare
direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo  ai  sensi
del presente Articolo. 
    4.  Le  Parti  possono  concordare  anche  altre   modalita'   di
risoluzione delle controversie.