(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                         Imposte considerate 
 
    1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
(a) in Italia: 
    (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; 
    (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    (iv) l'imposta sul valore aggiunto; 
    (v) l'imposta sulle successioni; 
    (vi) l'imposta sulle donazioni; 
    (vii) le imposte sostitutive; e 
(b) nell'Isola di Man: 
    (i) le imposte sui redditi o sugli utili; e 
    (ii) l'imposta sul valore aggiunto. 
    2. Il presente Accordo  si  applica  a  ogni  imposta  di  natura
identica o sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma
dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle  imposte  esistenti.
Inoltre, le imposte  oggetto  del  presente  Accordo  possono  essere
ampliate o modificate di  comune  accordo  dalle  Parti  tramite  uno
scambio  di  note.   Le   autorita'   competenti   delle   Parti   si
notificheranno le modifiche sostanziali apportate  alle  disposizioni
fiscali e alle  misure  connesse  alla  raccolta  delle  informazioni
previste dall'Accordo.