(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
              FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
        E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 
         RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA 
    DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, 
                 CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della  Repubblica
Federativa  del  Brasile,  qui   di   seguito   denominate   "Parti",
desiderando  concludere  un  Accordo  al  fine   di   facilitare   lo
svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi
del personale diplomatico, consolare e  tecnico-amministrativo  delle
missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio
dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue. 
 
 
                             Articolo 1 
                        Oggetto dell'Accordo 
 
  1. I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un
membro del personale accreditato presso le  missioni  diplomatiche  e
consolari della Repubblica Federativa del  Brasile  nella  Repubblica
Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa  del
Brasile  saranno  autorizzati  dallo  Stato  ricevente   a   svolgere
un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio
di quest'ultimo, in conformita'  con  le  disposizioni  del  presente
Accordo e sulla base del principio di reciprocita'. 
  L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa: 
  I) i coniugi non separati; 
  II) i figli non sposati minori di 21 anni; 
  III) i figli non sposati minori di 25 anni, purche'  frequentino  a
tempo pieno corsi di studio a livello superiore; 
  IV) i figli non sposati,  mentalmente  o  fisicamente  disabili  ai
sensi della normativa locale. 
  2. Questo beneficio non  si  applica  ai  familiari  del  personale
assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari. 
  3. Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari  del
personale accreditato presso la Santa Sede  e  presso  gli  Organismi
internazionali aventi sede nei due Stati.