Articolo 4 Applicabilita' della normativa locale 1. I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. 2. Per quelle attivita' o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente. 3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. 4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.