(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                Applicabilita' della normativa locale 
 
  1. I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere
l'attivita' lavorativa saranno assoggettati  alla  normativa  vigente
nello Stato ricevente in relazione  a  questioni  derivanti  da  tale
attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e  del  lavoro.
Non vi saranno restrizioni quanto alla natura o al tipo di  attivita'
che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati
nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. 
  2. Per quelle attivita' o professioni per le  quali  si  richiedano
qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare  convivente
adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali  attivita'  nello
Stato ricevente. 
  3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli  e  gradi
di studio tra i due Stati. 
  4. Per quanto attiene alle materie trattate nel  presente  articolo
si fa riferimento  a  quanto  disposto  dalla  normativa  interna  di
ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti  fra
i due Stati.