(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                              Immunita' 
 
  1. Qualora i familiari  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa  in
conformita'  del  presente  Accordo   godano   di   immunita'   dalla
giurisdizione dello Stato ricevente ai  sensi  della  Convenzione  di
Vienna sulle relazioni  diplomatiche,  della  Convenzione  di  Vienna
sulle relazioni consolari, o di ogni altro accordo internazionale, si
conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa
e dall'esecuzione di sentenze  o  provvedimenti  in  campo  civile  e
amministrativo  siano  sospese  limitatamente  agli   atti   compiuti
nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta. 
  2. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in base
al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale ai
sensi dei suddetti accordi internazionali  e  siano  accusati  di  un
reato commesso durante l'esercizio di tale attivita'  lavorativa,  lo
Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di
rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato  ricevente.  L'esame
della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno  avvenire
nel piu' breve termine possibile. Qualora  non  si  verificasse  tale
rinuncia, potrebbero essere considerati il  richiamo  e  comunque  la
revoca dell'autorizzazione.