(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                      Limiti all'autorizzazione 
 
  L'autorizzazione a  svolgere  un'attivita'  nello  Stato  ricevente
terminera' non appena il beneficiario cessera' di avere lo status  di
familiare e sara' concessa per un periodo non superiore  alla  durata
della missione del personale accreditato. In caso di fine  anticipata
e improvvisa della missione da parte del personale accreditato, sara'
comunque  garantito  al  beneficiario  un  termine  ragionevole,  non
superiore a tre mesi, per la  definitiva  conclusione  dell'attivita'
lavorativa. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il
lavoro non sia riservato per legge  solo  ai  cittadini  dello  Stato
ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone  che  abbiano
lavorato illegalmente nello Stato ricevente  o  vi  abbiano  commesso
violazioni alle leggi o  ai  regolamenti  in  materia  fiscale  e  di
sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per
motivi attinenti alla sicurezza nazionale.