(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                Entrata in vigore, durata e denuncia 
 
  1. Il presente Accordo entrera'  in  vigore  a  partire  dal  primo
giorno del secondo mese  successivo  alla  data  di  ricezione  della
seconda delle notifiche con cui le Parti  si  saranno  reciprocamente
comunicate  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  a  tal   fine
previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad
adottare prontamente le  misure  che  si  rendessero  necessarie  per
l'applicazione del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo  avra'  durata  illimitata;  ciascuna  delle
Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e  per  via
diplomatica la  sua  decisione  di  denunciarlo.  La  denuncia  avra'
effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica. 
 
  Fatto a Roma l'11 novembre  2008  in  due  originali,  ciascuno  in
italiano e in portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
    

   PER IL GOVERNO DELLA                         PER IL GOVERNO DELLA
   REPUBBLICA ITALIANA                         REPUBBLICA FEDERATIVA
                                                    DEL BRASILE
         (Firma)                                      (Firma)

    
              Parte di provvedimento in formato grafico