Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato,
valutati in euro 31.291 annui a decorrere  dall'anno  2014,  e  dalle
rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno  2015,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per le  spese  di  missione  di  cui  al  Trattato,  il
Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di  cui
alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  comma  1
del presente articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro della giustizia,  provvede  con  proprio  decreto
alla riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria
del maggior onere risultante dall'attivita'  di  monitoraggio,  delle
dotazioni  finanziarie  rimodulabili  di  parte   corrente   di   cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, destinate alle spese di missione  nell'ambito  del  programma
«Giustizia civile e penale» e, comunque, della  missione  «Giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia.  Si  intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo  6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.