TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati le Parti; Desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati; Considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al cittadino straniero, privato della propria liberta' in conseguenza di una sentenza penale, la possibilita' di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine; Concordano quanto segue: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente Trattato: a) «condanna» significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta' emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato; b) «sentenza» significa una decisione giurisdizionale con la quale e' inflitta una pena o una misura privativa della liberta'; c) «Parte mittente» significa lo Stato dove sia stata inflitta la pena o una misura privativa della liberta' alla persona trasferita o passibile di trasferimento; d) «Parte ricevente» significa lo Stato nel quale la persona condannata sia stata trasferita o possa essere trasferita al fine di scontare la pena o una misura privativa della liberta'; e) «persona condannata» significa qualsiasi persona alla quale sia stata inflitta, mediante sentenza, una pena o qualsiasi altra misura privativa della liberta'.