(Trattato-art. 1)
 
                     TRATTATO SUL TRASFERIMENTO 
                    DELLE PERSONE CONDANNATE TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                   ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
                       FEDERATIVA DEL BRASILE 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati le Parti; 
    Desiderando facilitare la riabilitazione  sociale  delle  persone
condannate mediante l'adozione di metodi adeguati; 
    Considerando che si deve cercare  di  perseguire  tale  obiettivo
dando al cittadino  straniero,  privato  della  propria  liberta'  in
conseguenza di una sentenza penale, la possibilita'  di  scontare  la
pena nel proprio ambiente sociale di origine; 
    Concordano quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente Trattato: 
      a) «condanna» significa qualsiasi pena o misura privativa della
liberta' emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato; 
      b) «sentenza» significa una decisione  giurisdizionale  con  la
quale e' inflitta una pena o una misura privativa della liberta'; 
      c) «Parte mittente» significa lo Stato dove sia stata  inflitta
la pena o una misura privativa della liberta' alla persona trasferita
o passibile di trasferimento; 
      d) «Parte ricevente» significa lo Stato nel  quale  la  persona
condannata sia stata trasferita o possa essere trasferita al fine  di
scontare la pena o una misura privativa della liberta'; 
      e) «persona condannata» significa qualsiasi persona alla  quale
sia stata inflitta, mediante sentenza, una  pena  o  qualsiasi  altra
misura privativa della liberta'.