(Trattato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
           Effetti del trasferimento nella Parte ricevente 
 
    1.  Le  Autorita'  competenti  della  Parte  ricevente   dovranno
proseguire  l'applicazione  della  pena  o  misura  privativa   della
liberta' senza modificare la sua natura  giuridica  e  durata,  cosi'
come determinate dalla Parte mittente. 
    2. Qualora la natura o la durata della pena  o  misura  privativa
della liberta' sia incompatibile con la legge della Parte  ricevente,
la persona condannata non sara' trasferita, salvo il  consenso  delle
Parti.