Art. 10. Effetti del trasferimento nella Parte ricevente 1. Le Autorita' competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della liberta' senza modificare la sua natura giuridica e durata, cosi' come determinate dalla Parte mittente. 2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della liberta' sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sara' trasferita, salvo il consenso delle Parti.