(Trattato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                           Particolarita' 
 
    1. La persona condannata  non  sara'  detenuta  per  l'esecuzione
della pena o della misura  privativa  della  liberta'  individuale  o
soggetta a qualsiasi altra restrizione della liberta' individuale  ad
opera della Parte ricevente, a causa di altro reato commesso prima di
quello che ha motivato il trasferimento, salvo i seguenti casi: 
      a)  se  la  Parte  ricevente  richieda  ed   ottenga   regolare
estradizione; 
      b) in conformita'  con  la  legislazione  delle  Parti,  se  la
persona che deve essere trasferita, avendo avuto la  possibilita'  di
abbandonare il territorio della Parte ricevente, non lo faccia  entro
il termine di 45 giorni o, avendolo abbandonato, vi faccia ritorno. 
    2. Senza pregiudizio per quanto disposto al paragrafo 1 di questo
Articolo, la Parte  ricevente  puo'  adottare,  per  interrompere  la
prescrizione,   le   misure   necessarie   previste   nella   propria
legislazione.