Art. 11. Particolarita' 1. La persona condannata non sara' detenuta per l'esecuzione della pena o della misura privativa della liberta' individuale o soggetta a qualsiasi altra restrizione della liberta' individuale ad opera della Parte ricevente, a causa di altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento, salvo i seguenti casi: a) se la Parte ricevente richieda ed ottenga regolare estradizione; b) in conformita' con la legislazione delle Parti, se la persona che deve essere trasferita, avendo avuto la possibilita' di abbandonare il territorio della Parte ricevente, non lo faccia entro il termine di 45 giorni o, avendolo abbandonato, vi faccia ritorno. 2. Senza pregiudizio per quanto disposto al paragrafo 1 di questo Articolo, la Parte ricevente puo' adottare, per interrompere la prescrizione, le misure necessarie previste nella propria legislazione.