(Trattato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                      Revisione della sentenza 
 
    1. Soltanto la Parte mittente avra' il  diritto  di  decidere  su
qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza. 
    2. Quando ricevera' comunicazione  di  qualsiasi  modifica  della
sentenza, la  Parte  ricevente  adottera'  immediatamente  le  misure
necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al  ricorso
per revisione.