Art. 12. Revisione della sentenza 1. Soltanto la Parte mittente avra' il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza. 2. Quando ricevera' comunicazione di qualsiasi modifica della sentenza, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al ricorso per revisione.