(Trattato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                         Misure di clemenza 
 
    1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia,  l'indulto  o
la grazia, in conformita' con le  rispettive  disposizioni  normative
interne. 
    2.  Quando  ricevera'  comunicazione  dell'avvenuta   concessione
dell'amnistia, dell'indulto o  della  grazia  ad  opera  della  Parte
mittente, la  Parte  ricevente  adottera'  immediatamente  le  misure
necessarie per darvi esecuzione.