Art. 13. Misure di clemenza 1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformita' con le rispettive disposizioni normative interne. 2. Quando ricevera' comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.