(Trattato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                               Lingua 
 
    La richiesta di trasferimento e i  documenti  ad  essa  relativi,
inviati da una delle Parti nell'ambito del presente Trattato, saranno
accompagnati da traduzione nella lingua della Parte  che  li  riceve,
salvo diverso accordo tra le Parti.