(Trattato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente Trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo la data
dello scambio degli strumenti di ratifica. 
    2. Il presente Trattato e' concluso per  una  durata  illimitata.
Ciascuna delle Parti potra' in ogni momento denunciarlo. La  denuncia
avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha  ricevuto
la  relativa  notifica,  senza  pregiudizio  per  i  procedimenti  di
trasferimento in corso. 
    In fede di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
    Fatto a Brasilia, il 27 marzo 2008, in  duplice  esemplari  nelle
lingue italiana e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico