(Trattato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                          Principi generali 
 
    1.  Le  Parti  si  impegnano  a  cooperare   reciprocamente   nel
trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito
nel presente Trattato. 
    2. Una persona condannata  nel  territorio  di  una  delle  Parti
potra', in conformita'  a  quanto  disposto  nel  presente  Trattato,
essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per  scontare  una
pena o una misura privativa della liberta' inflitta con la sentenza.