Art. 2. Principi generali 1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato. 2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potra', in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della liberta' inflitta con la sentenza.