(Trattato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                    Condizioni del trasferimento 
 
    1. Il presente Trattato si applichera' alle seguenti condizioni: 
      a) la persona condannata sia cittadino della «Parte  ricevente»
o ivi abbia la propria residenza permanente; 
      b) la sentenza sia definitiva; 
      c) la pena o la misura privativa della liberta' che la  persona
condannata deve  ancora  scontare  alla  data  di  ricevimento  della
richiesta sia di almeno dodici mesi; 
      d) la persona condannata, o un suo rappresentante  legale,  nel
caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta'  o  alle  condizioni
fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento; 
      e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla  pena
o misura privativa della liberta' costituisca reato anche secondo  la
legge della Parte ricevente; 
      f) alla persona condannata non sia stata inflitta  la  pena  di
morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata; 
      g) le disposizioni della  sentenza  non  connesse  alle  misure
privative della liberta' siano state  eseguite,  salvo  per  assoluta
incapacita' di farlo della persona condannata; 
      h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano  d'accordo  sul
trasferimento.