Art. 3. Condizioni del trasferimento 1. Il presente Trattato si applichera' alle seguenti condizioni: a) la persona condannata sia cittadino della «Parte ricevente» o ivi abbia la propria residenza permanente; b) la sentenza sia definitiva; c) la pena o la misura privativa della liberta' che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi; d) la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento; e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della liberta' costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente; f) alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata; g) le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della liberta' siano state eseguite, salvo per assoluta incapacita' di farlo della persona condannata; h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.