(Trattato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                         Autorita' centrali 
 
    Le Parti designano come Autorita' centrale: 
    a) per  la  Repubblica  italiana,  la  Direzione  generale  della
giustizia penale del Ministero della giustizia; 
    b) per la Repubblica federativa del Brasile, il  Ministero  della
giustizia.