(Trattato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                   Procedura per il trasferimento 
 
    1. Ogni persona condannata  potra'  richiedere  il  trasferimento
sulla base  del  presente  Trattato  rivolgendo  una  petizione  alle
autorita' competenti della Parte mittente o ricevente. 
    2. La Parte mittente inviera' alla Parte ricevente: 
      a) la petizione nella quale la persona condannata manifesta  la
propria volonta' di essere trasferita; 
      b)  un'esposizione  dei  fatti  che  hanno  dato  origine  alla
condanna; 
      c) copia autenticata della sentenza di condanna; 
      d) informazioni sulla natura, durata e  data  di  inizio  della
condanna; 
      e) copia delle  disposizioni  di  legge  su  cui  si  fonda  la
sentenza; 
      f) informazioni concernenti la custodia cautelare, il condono o
altre circostanze relative alla esecuzione della pena; e 
      g) quando pertinenti, informazioni medico-sociali sulla persona
condannata, sul suo trattamento nella Parte mittente e  su  eventuali
raccomandazioni per  la  prosecuzione  del  trattamento  nella  Parte
ricevente. 
    3. La Parte ricevente informera' la Parte  mittente  sul  proprio
assenso al trasferimento,  nonche'  sulle  conseguenze  legali  dello
stesso, secondo la propria legislazione. 
    4. La persona  condannata,  una  volta  che  sia  stata  messa  a
conoscenza delle conseguenze legali  del  trasferimento,  secondo  le
informazioni  trasmesse  dalla  Parte  ricevente,  dara'  il  proprio
consenso definitivo al trasferimento.