Art. 6. Procedura per il trasferimento 1. Ogni persona condannata potra' richiedere il trasferimento sulla base del presente Trattato rivolgendo una petizione alle autorita' competenti della Parte mittente o ricevente. 2. La Parte mittente inviera' alla Parte ricevente: a) la petizione nella quale la persona condannata manifesta la propria volonta' di essere trasferita; b) un'esposizione dei fatti che hanno dato origine alla condanna; c) copia autenticata della sentenza di condanna; d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna; e) copia delle disposizioni di legge su cui si fonda la sentenza; f) informazioni concernenti la custodia cautelare, il condono o altre circostanze relative alla esecuzione della pena; e g) quando pertinenti, informazioni medico-sociali sulla persona condannata, sul suo trattamento nella Parte mittente e su eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nella Parte ricevente. 3. La Parte ricevente informera' la Parte mittente sul proprio assenso al trasferimento, nonche' sulle conseguenze legali dello stesso, secondo la propria legislazione. 4. La persona condannata, una volta che sia stata messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse dalla Parte ricevente, dara' il proprio consenso definitivo al trasferimento.