(Trattato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                  Consenso della persona condannata 
 
    La Parte mittente dara' garanzie che la persona  condannata,  nel
rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in  maniera
volontaria. La procedura da seguire a tale  riguardo  sara'  regolata
dalla legge della Parte mittente.